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LEGGE 23 febbraio 1961 n. 215, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959.

LEGGE  23 febbraio 1961 n. 215.

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1961, n. 92 )

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959.

Preambolo

TITOLO I – Disposizioni generali – Art.1 – Art.2

TITOLO II – Le richieste di rogatoria – Art.3 – Art.6

TITOLO III – Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie. Comparizione di testi, esperti e di persone indagate – Art.7 – Art.12

TITOLO IV – Casellario giudiziale – Art.13

TITOLO V – Procedura – Art.14 – Art.20

TITOLO VI – Denuncia finalizzata a procedimento – Art.21

TITOLO VII – Scambio di notizie di condanna – Art.22

TITOLO VIII – Disposizioni finali – Art.23 – 30

PREAMBOLO

I Governi firmatari Membri del Consiglio d’Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più solida tra i suoi Membri;

Convinti che l’adozione di regole comuni nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale realizzi questo obiettivo;

Considerando che l’assistenza giudiziaria è materia connessa a quella dell’estradizione che è già stata oggetto di convenzione in data 13 Dicembre 1957,

Convengono quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

1. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui repressione è, al momento della richiesta di assistenza, di competenza dell’autorità giudiziaria della parte richiedente.

2. La presente Convenzione non si applica né all’esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non corrispondano a fattispecie di diritto comune.

Art.2

L’assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

a) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta politici, o connessi a reati politici, e a reati fiscali;

b) se la Parte richiesta giudica che l’esecuzione della domanda costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione.

TITOLO II

Le richieste di rogatoria

Art.3

1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le richieste di rogatoria relative ad un affare penale, che le siano indirizzate dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente e che abbiano per oggetto il compimento di atti istruttori o la comunicazione di confessioni, fascicoli o documenti.

2. Se la Parte richiedente desidera che i testi o gli esperti depongano sotto giuramento, ne farà espressamente domanda e la Parte richiesta lo accorderà se la legge del suo paese non vi si oppone.

3. La Parte richiesta potrà trasmettere solo copie o fotocopie autenticate dei fascicoli o documenti richiesti. In ogni caso, se la Parte richiedente domanda espressamente l’invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei limiti del possibile.

Art.4

Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà della data e del luogo dell’esecuzione della rogatoria. Le autorità e le persone interessate potranno assistere all’espletamento se la Parte richiesta vi consente.

Art.5

1. Le Parti contraenti possono, alla firma della Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, riservarsi la facoltà di condizionare l’esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro, a una delle seguenti condizioni:

a) il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe le Parti, richiesta e richiedente;

b) il reato deve essere tra quelli che danno luogo ad estradizione nel paese richiesto;

c) l’esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta;

2. Qualora una Parte Contraente abbia comunicato la dichiarazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, le altre Parti potranno applicare la regola della reciprocità.

Art.6

1. La Parte richiesta potrà soprassedere alla consegna degli oggetti, fascicoli o documenti di cui si domanda la comunicazione se le sono necessari per un procedimento penale pendente.

2. Gli oggetti, così come gli originali dei documenti e dei fascicoli comunicati in esecuzione di una rogatoria, saranno rinviati il più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a meno che questa non vi rinunci.

TITOLO III

Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie

Comparizione di testi, esperti e di persone indagate.

Art.7

1. La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti procedimentali e delle decisioni giudiziarie che le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente.

Questa consegna potrà effettuarsi con semplice trasmissione dell’atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste per casi analoghi dalla propria legislazione o con forma speciale ammessa dalla propria legislazione.

2. La prova della consegna si darà per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario o con dichiarazione della Parte richiesta di constatazione del fatto, della forma e della data della consegna. L’uno o l’altro di questi documenti sarà immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di quest’ultima, la Parte richiesta preciserà se la consegna è stata fatta in forma conforme alla propria legge. Se la consegna non si è potuta fare, la Parte richiesta comunicherà immediatamente il motivo alla Parte richiedente.

3. Le Parti Contraenti potranno, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, domandare che la citazione a comparire destinata a persona indagata che si trovi sul proprio territorio sia trasmessa alla propria autorità competente entro un certo termine anteriore alla data di comparizione. Questo termine sarà precisato nella dichiarazione, ma non potrà eccedere i 50 giorni.

Di questo termine si terrà conto per la fissazione della data di comparizione e il suo computo va fatto a partire dalla trasmissione della citazione.

Art.8

Il teste o l’esperto che non sia stato deferito con citazione a comparire, la cui consegna sia stata domandata, non sarà soggetto, anche nel caso in cui la citazione contenga delle ingiunzioni, a sanzione o misura repressiva, a meno che egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e che egli qui sia nuovamente e regolarmente citato.

Art.9

Le indennità così come le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o all’esperto, a carico della Parte richiedente, saranno calcolate dal luogo di residenza e saranno accordate secondo dei valori almeno uguali a quelli previsti dalle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui deve aver luogo l’audizione.

Art.10

1. Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un teste o di un esperto dinanzi alla sua autorità giudiziaria sia particolarmente necessaria, ne farà menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste o l’esperto a comparire.

La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o dell’esperto alla Parte richiedente.

2. Nel caso previsto dal primo paragrafo del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà indicare l’ammontare approssimativo delle indennità da versare così come del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

3. Se una domanda è presentata secondo queste modalità, la Parte richiesta potrà consentire un anticipo al teste o all’esperto. Ciò sarà indicato nella citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.

Art.11

1. Le persone detenute, la cui comparizione personale in qualità di teste o per confronti è domandata dalla Parte richiedente, saranno trasferite temporaneamente sul territorio in cui deve avvenire l’audizione, a condizione del suo rinvio nel termine indicato dalla Parte richiesta salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 12 in quanto applicabili.

Il trasferimento potrà essere rifiutato:

a) se la persona detenuta non vi consente;

b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio della Parte richiesta;

c) se il trasferimento può prolungare la sua detenzione;

d) se altre gravi considerazioni si oppongono al suo trasferimento sul territorio della Parte richiesta.

2. Nel caso previsto nel paragrafo precedente e salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 2, il transito della persona detenuta sul territorio di uno Stato terzo, Parte nella presente Convenzione, sarà accordato in base a domanda corredata della documentazione utile indirizzata dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte cui si chiede il transito.

Le Parti Contraenti potranno rifiutare di accordare il transito ai propri cittadini.

3. La persona trasferita dovrà restare in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, e qualora si renda necessario, nel territorio di transito, a meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi la messa in libertà.

Art.12

1. Nessun teste o esperto, a qualsiasi nazionalità appartenga, che, a seguito di citazione, compaia davanti all’autorità giudiziaria della Parte richiedente, potrà essere né perseguito, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

2. Nessuno, a qualsiasi nazionalità appartenga, citato di fronte all’autorità giudiziaria della Parte richiedente al fine di rispondere di fatti per i quali è indagato, potrà essere sottoposto né a indagini, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà individuale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non comunicati con citazione.

3. L’immunità prevista dal presente articolo cessa qualora il teste, l’esperto o la persona indagata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente per quindici giorni consecutivi , dopo che la sua presenza non era più richiesta dall’autorità giudiziaria, si sia attardato su questo territorio o vi sia tornato.

TITOLO IV

Casellario giudiziale

Art.13

1. La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest’ultimo che le siano richieste dall’autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l’istruzione di un affare penale.

2. Nei casi diversi da quello previsto dal primo paragrafo del presente articolo, sarà ugualmente dato seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i regolamenti la consuetudine della Parte richiesta.

TITOLO V

Procedura

Art.14

1. Le domande di assistenza devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l’autorità che emana la domanda,

b) l’oggetto e il motivo della domanda,

c) nei limiti del possibile l’identità e la nazionalità della persona in causa, e

d) il nome e l’indirizzo del destinatario se ve n’è motivo.

2. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 indicheranno inoltre i capi d’accusa e una sintesi dei fatti.

Art.15

1. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 così come le domande previste all’articolo 11 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta e rinviate per la stessa via.

2. In caso d’urgenza le dette rogatorie potranno essere indirizzate direttamente dall’autorità giudiziaria della Parte richiedente all’autorità giudiziaria della Parte richiesta. Saranno rinviate accompagnate dai documenti relativi all’esecuzione per la via prevista dal primo paragrafo del presente articolo.

3. Le domanda previste dal primo paragrafo dell’articolo 13 potranno essere direttamente inviate dall’autorità giudiziaria al servizio competente della Parte richiesta, e le risposte potranno essere rinviate direttamente da questo servizio. Le domande previste al paragrafo 2 dell’articolo 13 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta.

4. Le domande di assistenza giudiziaria diverse da quelle previste dal paragrafo 1 e 3 del presente articolo e specificatamente le domande di indagini preliminari all’incriminazione, potranno essere oggetto di comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie.

5. Nei casi in cui la comunicazione diretta è ammessa dalla presente Convenzione, potrà effettuarsi per il tramite dell’Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).

6. Ogni Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, sia far sapere che tutte o certe domande di assistenza giudiziaria devono esserle rivolte per via diversa da quella prevista nel presente articolo, sia domandare che nel caso previsto al paragrafo 2 del presente articolo, una copia della rogatoria venga comunicata anche al proprio Ministro della Giustizia.

7. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni degli accordi o intese bilaterali in vigore tra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza giudiziaria tra le autorità delle Parti.

Art.16

1. Salvo quanto previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, la traduzione delle domande e dei documenti allegati non é richiesta.

2. Le Parti Contraenti potranno al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati siano inviati o accompagnati da traduzione nella propria lingua, o da traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o in quella diversa indicata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla traduzione delle domande e documenti allegati contenute negli accordi o intese in vigore o in fieri tra due o più Parti Contraenti.

Art.17

Gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Art.18

Se l’autorità indicata in una domanda di assistenza è incompetente, investirà d’ufficio l’autorità competente del suo paese e, nel caso in cui la domanda sia stata inviata direttamente, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.

Art.19

Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art.20

Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 9, l’esecuzione delle domande di assistenza non danno luogo ad alcun rimborso di spese, ad eccezione di quelle rese necessarie dall’intervento di esperti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute ai sensi dell’articolo 11.

TITOLO VI

Denuncia finalizzata a procedimento

Art.21

1. Qualsiasi denuncia rivolta da una Parte Contraente in vista di procedimento davanti all’autorità giudiziaria di un’altra Parte sarà oggetto di comunicazioni tra Ministri della Giustizia. Le Parti Contraenti potranno ricorrere alla facoltà prevista al paragrafo 6 dell’articolo 15.

2. La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa l’opportunità, copia della decisione intervenuta.

3. Le disposizioni dell’articolo 16 si applicano alle denuncie previste al paragrafo primo del presente articolo.

TITOLO VII

Scambio di notizie di condanna

Art.22

Ogni Parte Contraente comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate e abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale. I Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all’anno. Se la persona cui si riferisce la notizia è considerata cittadina di due o più Parti Contraenti, le notizie saranno comunicate ad ogni Parte interessata salvo il caso in cui possegga la nazionalità della Parte sul cui territorio è stata condannata.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art.23

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, formulare riserva su di una o più disposizioni contenute nella Convenzione.

2. La Parte Contraente che abbia formulato una riserva la ritirerà non appena le circostanze lo consentano. Lo scioglimento delle riserve si effettua con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3. Una Parte Contraente che abbia formulato riserva su di una disposizione della Convenzione non potrà pretendere l’applicazione di questa disposizione a cura di un’altra Parte se non nella misura in cui lei stessa l’abbia accettata.

Art.24

Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare quali autorità considera giudiziarie ai fini della presente Convenzione.

Art.25

1. La presente Convenzione si applica ai territori nazionali (?)delle Parti Contraenti.

2. Per quanto riguarda la Francia si applica anche all’Algeria e ai dipartimenti d’oltremare e per quanto riguarda l’Italia, al territorio somalo amministrato dall’Italia.

3. La Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l’applicazione della Convenzione al Land di Berlino con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

4. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione si applica al suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l’applicazione della Convenzione alle Antille olandesi (?), al Surinam e alla Nuova Guinea olandese con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

5. Con intesa diretta tra due o più Parti Contraenti, il campo d’applicazione della presente Convenzione può essere esteso, alle condizioni ivi stipulate, a tutti i territori di una di queste Parti per i quali assicurerà le relazioni internazionali, oltre a quelli previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art.26

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 15 e del paragrafo 3 dell’articolo 16, la presente Convenzione abroga per quanto riguarda i territori ai quali si applica, le disposizioni dei trattati, delle Convenzioni o Accordi bilaterali che, tra due Parti Contraenti, regolano l’assistenza giudiziaria in materia penale.

2. In ogni caso la presente Convenzione non pregiudicherà le obbligazioni contenute nelle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che tra due Parti Contraenti regolino o siano destinate a regolare, in un ambito particolare l’assistenza giudiziaria in materia penale.

3. Le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale che per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.

4. Qualora tra due o più Parti Contraenti, l’assistenza giudiziaria in materia penale si pratichi sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria nei rispettivi territori, queste Parti avranno facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in questo campo facendo riferimento esclusivamente a questi sistemi nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l’applicazione della presente Convenzione, come previsto dal presente paragrafo, dovranno notificarlo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art.27

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti dei firmatari che la ratificheranno ulteriormente 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica.

Art.28

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a questo invito dovrà raccogliere l’accordo unanime dei Membri del Consiglio che abbiano ratificato la Convenzione.

2. L’adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia 90 giorni dopo il deposito.

Art.29

Ogni Parte Contraente potrà, per ciò che la riguarda, denunciare la presente Convenzione con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Questa denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale del Consiglio.

Art.30

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) i nomi dei firmatari e il deposito degli strumenti di ratifica o adesione;

b) la data di entrata in vigore;

c) ogni notificazione ricevuta in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5, del paragrafo 3 dell’articolo7, del paragrafo 6 dell’articolo 15, del paragrafo 2 dell’articolo 16, dell’articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 25 e del paragrafo 4 dell’articolo 26;

d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 23;

e) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del 2 paragrafo dell’articolo 23;

f) ogni notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 29 e la data a partire dalla quale avrà effetto.

In fede di ciò, i sottoscriventi, autorizzati a questo effetto hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo, il 20 Aprile 1959, in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.

Team