Studio Legale Mortelliti
Approfondimenti · Responsabilità sanitaria

La struttura sanitaria risponde dei danni al paziente a titolo contrattuale?

Sì. Dopo la legge n. 24 del 2017 la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde secondo le regole della responsabilità contrattuale anche per l'operato dei medici di cui si avvale. Il medico, salvo un rapporto contrattuale diretto con il paziente, risponde invece in via extracontrattuale. La qualificazione incide su prescrizione e onere della prova, ma il paziente deve comunque dimostrare il nesso causale tra la prestazione e il danno.

La questione giuridica

Quando un paziente lamenta un danno dopo una prestazione sanitaria, la prima domanda riguarda il soggetto chiamato a rispondere e il regime applicabile. La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è soltanto teorica: da essa dipendono il termine di prescrizione, il contenuto dell'onere della prova e, in parte, l'impostazione dell'intera controversia.

Il quadro normativo

L'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti, risponde delle loro condotte dolose o colpose ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. La responsabilità della struttura è dunque contrattuale.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede che l'esercente la professione sanitaria risponda del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ne deriva un doppio regime: contrattuale per la struttura, di regola extracontrattuale per il medico che opera al suo interno.

Sul piano pratico, il diritto al risarcimento verso la struttura si prescrive di regola in dieci anni (articolo 2946 del codice civile), quello verso il medico in cinque anni (articolo 2947). Il danno alla persona è liquidato facendo riferimento alle tabelle previste dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (articolo 7, comma 4). Prima del giudizio è obbligatorio il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 8, mediante consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile o, in alternativa, mediante mediazione.

L'onere della prova secondo la giurisprudenza

Secondo l'impostazione delle Sezioni Unite (Cass. n. 577 del 2008), il paziente che agisce in via contrattuale deve provare il rapporto con la struttura e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

La giurisprudenza successiva ha precisato che la natura contrattuale non esonera il paziente dalla prova del nesso causale. Spetta a lui dimostrare, anche mediante presunzioni e secondo il criterio del «più probabile che non», che la condotta sanitaria ha causato il danno. Solo una volta raggiunta questa prova la struttura deve dimostrare che l'esatto adempimento è stato impedito da una causa imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 18392 del 2017; Cass. n. 28991 del 2019). Se la causa del danno resta incerta, le conseguenze ricadono sul paziente. Questo orientamento, ormai costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato criticato da parte della dottrina, che vi ravvisa un aggravio della posizione del paziente rispetto alle regole generali sull'inadempimento.

Questioni da verificare nel caso concreto

La qualificazione del rapporto va verificata caso per caso: per esempio, quando il paziente ha concluso un accordo diretto con il professionista, anche il medico può rispondere in via contrattuale. Occorre inoltre accertare la disciplina applicabile al tempo dei fatti, la completezza della documentazione clinica e il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, di cui il giudice tiene conto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, anche nel determinare il risarcimento dovuto dal medico.

Conclusione

La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, anche per l'operato dei medici di cui si avvale. Questo regime agevola il paziente su prescrizione e prova dell'inadempimento, ma non lo esonera dal dimostrare il collegamento causale tra la prestazione e il danno. Ogni valutazione richiede l'esame della documentazione e delle circostanze specifiche.

Contenuto informativo generale: non costituisce consulenza sul caso individuale. Gli esempi eventualmente presenti sono indicati come tali.

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