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LEGGE 23 febbraio 1961 n. 215, RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959.

LEGGE  23 febbraio 1961 n. 215.

( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1961, n. 92 )

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959.

Preambolo

TITOLO I - Disposizioni generali - Art.1 - Art.2

TITOLO II - Le richieste di rogatoria - Art.3 - Art.6

TITOLO III - Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie. Comparizione di testi, esperti e di persone indagate - Art.7 - Art.12

TITOLO IV - Casellario giudiziale - Art.13

TITOLO V - Procedura - Art.14 - Art.20

TITOLO VI - Denuncia finalizzata a procedimento - Art.21

TITOLO VII - Scambio di notizie di condanna - Art.22

TITOLO VIII - Disposizioni finali - Art.23 - 30

PREAMBOLO

I Governi firmatari Membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più solida tra i suoi Membri;

Convinti che l'adozione di regole comuni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale realizzi questo obiettivo;

Considerando che l'assistenza giudiziaria è materia connessa a quella dell'estradizione che è già stata oggetto di convenzione in data 13 Dicembre 1957,

Convengono quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

1. Le Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui repressione è, al momento della richiesta di assistenza, di competenza dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.

2. La presente Convenzione non si applica né all'esecuzione delle decisioni di arresto e di condanna né ai reati militari che non corrispondano a fattispecie di diritto comune.

Art.2

L'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata:

a) se la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta politici, o connessi a reati politici, e a reati fiscali;

b) se la Parte richiesta giudica che l'esecuzione della domanda costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali per la sua nazione.

TITOLO II

Le richieste di rogatoria

Art.3

1. La Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla sua legislazione, le richieste di rogatoria relative ad un affare penale, che le siano indirizzate dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente e che abbiano per oggetto il compimento di atti istruttori o la comunicazione di confessioni, fascicoli o documenti.

2. Se la Parte richiedente desidera che i testi o gli esperti depongano sotto giuramento, ne farà espressamente domanda e la Parte richiesta lo accorderà se la legge del suo paese non vi si oppone.

3. La Parte richiesta potrà trasmettere solo copie o fotocopie autenticate dei fascicoli o documenti richiesti. In ogni caso, se la Parte richiedente domanda espressamente l'invio degli originali, dovrà prendersi in considerazione la richiesta nei limiti del possibile.

Art.4

Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta la informerà della data e del luogo dell'esecuzione della rogatoria. Le autorità e le persone interessate potranno assistere all'espletamento se la Parte richiesta vi consente.

Art.5

1. Le Parti contraenti possono, alla firma della Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di condizionare l'esecuzione delle rogatorie a scopo di perquisizione o sequestro, a una delle seguenti condizioni:

a) il reato deve essere punibile secondo la legge di entrambe le Parti, richiesta e richiedente;

b) il reato deve essere tra quelli che danno luogo ad estradizione nel paese richiesto;

c) l'esecuzione della rogatoria deve essere compatibile con la legge della Parte richiesta;

2. Qualora una Parte Contraente abbia comunicato la dichiarazione di cui al primo paragrafo del presente articolo, le altre Parti potranno applicare la regola della reciprocità.

Art.6

1. La Parte richiesta potrà soprassedere alla consegna degli oggetti, fascicoli o documenti di cui si domanda la comunicazione se le sono necessari per un procedimento penale pendente.

2. Gli oggetti, così come gli originali dei documenti e dei fascicoli comunicati in esecuzione di una rogatoria, saranno rinviati il più presto possibile dalla Parte richiedente alla Parte richiesta a meno che questa non vi rinunci.

TITOLO III

Consegna di atti procedimentali e di decisioni giudiziarie

Comparizione di testi, esperti e di persone indagate.

Art.7

1. La Parte richiesta procederà alla consegna degli atti procedimentali e delle decisioni giudiziarie che le siano stati inviati a questo scopo dalla Parte richiedente.

Questa consegna potrà effettuarsi con semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta effettuerà la consegna in una delle forme previste per casi analoghi dalla propria legislazione o con forma speciale ammessa dalla propria legislazione.

2. La prova della consegna si darà per mezzo di ricevuta datata e firmata dal destinatario o con dichiarazione della Parte richiesta di constatazione del fatto, della forma e della data della consegna. L'uno o l'altro di questi documenti sarà immediatamente trasmesso alla Parte richiedente. Su domanda di quest'ultima, la Parte richiesta preciserà se la consegna è stata fatta in forma conforme alla propria legge. Se la consegna non si è potuta fare, la Parte richiesta comunicherà immediatamente il motivo alla Parte richiedente.

3. Le Parti Contraenti potranno, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, domandare che la citazione a comparire destinata a persona indagata che si trovi sul proprio territorio sia trasmessa alla propria autorità competente entro un certo termine anteriore alla data di comparizione. Questo termine sarà precisato nella dichiarazione, ma non potrà eccedere i 50 giorni.

Di questo termine si terrà conto per la fissazione della data di comparizione e il suo computo va fatto a partire dalla trasmissione della citazione.

Art.8

Il teste o l'esperto che non sia stato deferito con citazione a comparire, la cui consegna sia stata domandata, non sarà soggetto, anche nel caso in cui la citazione contenga delle ingiunzioni, a sanzione o misura repressiva, a meno che egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e che egli qui sia nuovamente e regolarmente citato.

Art.9

Le indennità così come le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare al teste o all'esperto, a carico della Parte richiedente, saranno calcolate dal luogo di residenza e saranno accordate secondo dei valori almeno uguali a quelli previsti dalle tariffe e regolamenti in vigore nel paese in cui deve aver luogo l'audizione.

Art.10

1. Se la Parte richiedente ritiene che la comparizione personale di un teste o di un esperto dinanzi alla sua autorità giudiziaria sia particolarmente necessaria, ne farà menzione nella domanda di consegna della citazione e la Parte richiesta inviterà il teste o l'esperto a comparire.

La Parte richiesta farà conoscere la risposta del teste o dell'esperto alla Parte richiedente.

2. Nel caso previsto dal primo paragrafo del presente articolo, la domanda o la citazione dovrà indicare l'ammontare approssimativo delle indennità da versare così come del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

3. Se una domanda è presentata secondo queste modalità, la Parte richiesta potrà consentire un anticipo al teste o all'esperto. Ciò sarà indicato nella citazione e rimborsato dalla Parte richiedente.

Art.11

1. Le persone detenute, la cui comparizione personale in qualità di teste o per confronti è domandata dalla Parte richiedente, saranno trasferite temporaneamente sul territorio in cui deve avvenire l'audizione, a condizione del suo rinvio nel termine indicato dalla Parte richiesta salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 in quanto applicabili.

Il trasferimento potrà essere rifiutato:

a) se la persona detenuta non vi consente;

b) se la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio della Parte richiesta;

c) se il trasferimento può prolungare la sua detenzione;

d) se altre gravi considerazioni si oppongono al suo trasferimento sul territorio della Parte richiesta.

2. Nel caso previsto nel paragrafo precedente e salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, il transito della persona detenuta sul territorio di uno Stato terzo, Parte nella presente Convenzione, sarà accordato in base a domanda corredata della documentazione utile indirizzata dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte cui si chiede il transito.

Le Parti Contraenti potranno rifiutare di accordare il transito ai propri cittadini.

3. La persona trasferita dovrà restare in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, e qualora si renda necessario, nel territorio di transito, a meno che la Parte richiesta del trasferimento non domandi la messa in libertà.

Art.12

1. Nessun teste o esperto, a qualsiasi nazionalità appartenga, che, a seguito di citazione, compaia davanti all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, potrà essere né perseguito, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta.

2. Nessuno, a qualsiasi nazionalità appartenga, citato di fronte all'autorità giudiziaria della Parte richiedente al fine di rispondere di fatti per i quali è indagato, potrà essere sottoposto né a indagini, né detenuto, né sottoposto ad altre restrizioni della libertà individuale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non comunicati con citazione.

3. L'immunità prevista dal presente articolo cessa qualora il teste, l'esperto o la persona indagata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente per quindici giorni consecutivi , dopo che la sua presenza non era più richiesta dall'autorità giudiziaria, si sia attardato su questo territorio o vi sia tornato.

TITOLO IV

Casellario giudiziale

Art.13

1. La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale.

2. Nei casi diversi da quello previsto dal primo paragrafo del presente articolo, sarà ugualmente dato seguito alla domanda nei limiti consentiti dalle leggi, i regolamenti la consuetudine della Parte richiesta.

TITOLO V

Procedura

Art.14

1. Le domande di assistenza devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'autorità che emana la domanda,

b) l'oggetto e il motivo della domanda,

c) nei limiti del possibile l'identità e la nazionalità della persona in causa, e

d) il nome e l'indirizzo del destinatario se ve n'è motivo.

2. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 indicheranno inoltre i capi d'accusa e una sintesi dei fatti.

Art.15

1. Le rogatorie previste agli articoli 3, 4 e 5 così come le domande previste all'articolo 11 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta e rinviate per la stessa via.

2. In caso d'urgenza le dette rogatorie potranno essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria della Parte richiedente all'autorità giudiziaria della Parte richiesta. Saranno rinviate accompagnate dai documenti relativi all'esecuzione per la via prevista dal primo paragrafo del presente articolo.

3. Le domanda previste dal primo paragrafo dell'articolo 13 potranno essere direttamente inviate dall'autorità giudiziaria al servizio competente della Parte richiesta, e le risposte potranno essere rinviate direttamente da questo servizio. Le domande previste al paragrafo 2 dell'articolo 13 saranno rivolte dal Ministro della Giustizia della Parte richiedente al Ministro della Giustizia della Parte richiesta.

4. Le domande di assistenza giudiziaria diverse da quelle previste dal paragrafo 1 e 3 del presente articolo e specificatamente le domande di indagini preliminari all'incriminazione, potranno essere oggetto di comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie.

5. Nei casi in cui la comunicazione diretta è ammessa dalla presente Convenzione, potrà effettuarsi per il tramite dell'Organizzazione internazionale di Polizia criminale (Interpol).

6. Ogni Parte Contraente potrà al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sia far sapere che tutte o certe domande di assistenza giudiziaria devono esserle rivolte per via diversa da quella prevista nel presente articolo, sia domandare che nel caso previsto al paragrafo 2 del presente articolo, una copia della rogatoria venga comunicata anche al proprio Ministro della Giustizia.

7. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni degli accordi o intese bilaterali in vigore tra Parti Contraenti, che prevedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza giudiziaria tra le autorità delle Parti.

Art.16

1. Salvo quanto previsto dal secondo paragrafo del presente articolo, la traduzione delle domande e dei documenti allegati non é richiesta.

2. Le Parti Contraenti potranno al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le domande e i documenti allegati siano inviati o accompagnati da traduzione nella propria lingua, o da traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella diversa indicata. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

3. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla traduzione delle domande e documenti allegati contenute negli accordi o intese in vigore o in fieri tra due o più Parti Contraenti.

Art.17

Gli scritti e documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esentati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Art.18

Se l'autorità indicata in una domanda di assistenza è incompetente, investirà d'ufficio l'autorità competente del suo paese e, nel caso in cui la domanda sia stata inviata direttamente, ne informerà per la stessa via la Parte richiedente.

Art.19

Qualsiasi rifiuto di assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art.20

Salvo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 9, l'esecuzione delle domande di assistenza non danno luogo ad alcun rimborso di spese, ad eccezione di quelle rese necessarie dall'intervento di esperti sul territorio della Parte richiesta e dal trasferimento di persone detenute ai sensi dell'articolo 11.

TITOLO VI

Denuncia finalizzata a procedimento

Art.21

1. Qualsiasi denuncia rivolta da una Parte Contraente in vista di procedimento davanti all'autorità giudiziaria di un'altra Parte sarà oggetto di comunicazioni tra Ministri della Giustizia. Le Parti Contraenti potranno ricorrere alla facoltà prevista al paragrafo 6 dell'articolo 15.

2. La Parte richiesta comunica il seguito dato alla denuncia e trasmette, se ne ravvisa l'opportunità, copia della decisione intervenuta.

3. Le disposizioni dell'articolo 16 si applicano alle denuncie previste al paragrafo primo del presente articolo.

TITOLO VII

Scambio di notizie di condanna

Art.22

Ogni Parte Contraente comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate e abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale. I Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Se la persona cui si riferisce la notizia è considerata cittadina di due o più Parti Contraenti, le notizie saranno comunicate ad ogni Parte interessata salvo il caso in cui possegga la nazionalità della Parte sul cui territorio è stata condannata.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art.23

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, formulare riserva su di una o più disposizioni contenute nella Convenzione.

2. La Parte Contraente che abbia formulato una riserva la ritirerà non appena le circostanze lo consentano. Lo scioglimento delle riserve si effettua con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. Una Parte Contraente che abbia formulato riserva su di una disposizione della Convenzione non potrà pretendere l'applicazione di questa disposizione a cura di un'altra Parte se non nella misura in cui lei stessa l'abbia accettata.

Art.24

Ogni Parte Contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare quali autorità considera giudiziarie ai fini della presente Convenzione.

Art.25

1. La presente Convenzione si applica ai territori nazionali (?)delle Parti Contraenti.

2. Per quanto riguarda la Francia si applica anche all'Algeria e ai dipartimenti d'oltremare e per quanto riguarda l'Italia, al territorio somalo amministrato dall'Italia.

3. La Repubblica Federale Tedesca potrà estendere l'applicazione della Convenzione al Land di Berlino con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

4. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, la presente Convenzione si applica al suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l'applicazione della Convenzione alle Antille olandesi (?), al Surinam e alla Nuova Guinea olandese con dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

5. Con intesa diretta tra due o più Parti Contraenti, il campo d'applicazione della presente Convenzione può essere esteso, alle condizioni ivi stipulate, a tutti i territori di una di queste Parti per i quali assicurerà le relazioni internazionali, oltre a quelli previsti ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art.26

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 15 e del paragrafo 3 dell'articolo 16, la presente Convenzione abroga per quanto riguarda i territori ai quali si applica, le disposizioni dei trattati, delle Convenzioni o Accordi bilaterali che, tra due Parti Contraenti, regolano l'assistenza giudiziaria in materia penale.

2. In ogni caso la presente Convenzione non pregiudicherà le obbligazioni contenute nelle disposizioni di qualsiasi altra convenzione internazionale a carattere bilaterale o multilaterale che tra due Parti Contraenti regolino o siano destinate a regolare, in un ambito particolare l'assistenza giudiziaria in materia penale.

3. Le Parti Contraenti non potranno concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi all'assistenza giudiziaria in materia penale che per completare le disposizioni della presente Convenzione o per facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

4. Qualora tra due o più Parti Contraenti, l'assistenza giudiziaria in materia penale si pratichi sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda applicazione reciproca di misure di assistenza giudiziaria nei rispettivi territori, queste Parti avranno facoltà di regolare i loro reciproci rapporti in questo campo facendo riferimento esclusivamente a questi sistemi nonostante le disposizioni della presente Convenzione. Le Parti Contraenti che escludono o escluderanno dai loro reciproci rapporti l'applicazione della presente Convenzione, come previsto dal presente paragrafo, dovranno notificarlo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art.27

1. La presente Convenzione resterà aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

2. La Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti dei firmatari che la ratificheranno ulteriormente 90 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica.

Art.28

1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a questo invito dovrà raccogliere l'accordo unanime dei Membri del Consiglio che abbiano ratificato la Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia 90 giorni dopo il deposito.

Art.29

Ogni Parte Contraente potrà, per ciò che la riguarda, denunciare la presente Convenzione con notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale del Consiglio.

Art.30

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà ai Membri del Consiglio e al Governo di ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) i nomi dei firmatari e il deposito degli strumenti di ratifica o adesione;

b) la data di entrata in vigore;

c) ogni notificazione ricevuta in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, del paragrafo 3 dell'articolo7, del paragrafo 6 dell'articolo 15, del paragrafo 2 dell'articolo 16, dell'articolo 24, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 25 e del paragrafo 4 dell'articolo 26;

d) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 23;

e) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del 2 paragrafo dell'articolo 23;

f) ogni notificazione di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 e la data a partire dalla quale avrà effetto.

In fede di ciò, i sottoscriventi, autorizzati a questo effetto hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Strasburgo, il 20 Aprile 1959, in francese e in inglese, i due testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio ne invierà copia certificata conforme ai Governi firmatari e aderenti.

Cass. pen. Sez. V, (ud. 10-04-2006) 07-07-2006, n. 23706 Principio della continuità delle indagini.

La possibilità di compiere indagini, sia per accusa sia per difesa anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio, successivamente al decreto che dispone il giudizio nonchè in tutto il corso del dibattimento. Principio della continuità delle indagini.

 

Cass. pen. Sez. V, (ud. 10-04-2006) 07-07-2006, n. 23706

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

C.S., nato il (OMISSIS);

C.A., nato il (OMISSIS);

Ce.Sa., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata in data 21.4.2005 dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della parte civile:

Assicurazioni Generali s.p.a.;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito per la parte civile, l'avv. Fontana Giorgio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di parte civile, come da nota;

Udito per gli imputati ricorrenti gli avvocati Gaito Alfredo e Miele Jole Rosa, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
 

--------------------------------------------------------------------------------
INDAGINI PRELIMINARI   
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava, in sede di giudizio di rinvio, la condanna di A., S. e Ce.Sa. pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo il 5.4.2001 per i reati di cui agli artt. 110 e 423 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2 (capo B) e art. 56 e 640 c.p. (capo C) e rideterminava la pena inflitta a C.S., prosciolto nel precedente giudizio d'appello dai restanti fatti a lui contestati, in due anni e due mesi di reclusione, confermando l'identica pena già irrogata ad A. e S..

I fatti per cui attualmente si procede, addebitati ai C., consistevano nell'accusa di avere incendiato (capo B), appiccando materialmente il fuoco C.A., il deposito della società Moda Time di Teramo da loro gestita (fatto (OMISSIS)), al fine di tentare di truffare (capo C) la società assicuratrice Generali mediante l'esibizione a questa di false fatture d'acquisto di merci, date per distrutte a causa dell'incendio, per un valore di circa L. 2.700 milioni (fatto commesso nell'anno (OMISSIS)).

1.1. Ai fratelli C. era stato originariamente contestato anche - in concorso con L.A. e M.P., giudicati separatamente - il reato di associazione per delinquere (capo A), al solo C.S. inoltre il reato di utilizzazione di fatture inesistenti e frode fiscale quale socio accomandatario della s.a.s.

Moda Time (capo D); il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (22, intestate alla New Look della quale il C. era amministratore: capo E); il reato di falso in bilancio (capo F).

In udienza preliminare, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato, la loro posizione era stata "stralciata" da quella dei coimputati L., M., N.P. e F.L., imputati altresì: N. e L. del reato di emissione in favore della Moda Time di fatture inesistenti (13, intestate alla Intermed del N.: capo G); F. e M. del reato di emissione in favore della Moda Time di fatture inesistenti (6, intestate alla GM della F.: capo H).

Il Giudice dell'udienza preliminare aveva assolto i fratelli C. dal reato di associazione a delinquere perchè il fatto non sussiste e C.S. dal reato al capo D) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, condannandoli invece per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi B), C), E) e F): S. alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione; A. e Sa. alla pena di due anni e due mesi ciascuno; oltre pene accessorie; tutti in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile Assicurazioni Generali, alla quale assegnava una provvisionale esecutiva di 50 milioni di lire. Gli imputati avevano proposto appello e la Corte d'appello dell'Aquila con sentenza del 26.4.2002 assolveva: tutti per insussistenza del fatto, ex art. 530 c.p.p., comma 2, dai reati di incendio e tentata truffa (capi B e C);

C.S. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato dai reati ai capi E) e F).

Su ricorso del Procuratore generale e della parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. relativo ai capi B) e C), con sentenza 10.4.2003 la prima sezione di questa Corte annullava con rinvio la decisione d'appello, rilevando che "la frammentaria disamina delle risultanze processuali già acquisite o di possibile acquisizione" aveva reso "non concluso e insoddisfatto il compito dell'accertamento di merito demandato, nei limiti della cognizione devolutagli, al giudice d'appello". La sentenza impugnata aveva ritenuto infatti insufficiente a fondare la responsabilità degli imputati il risultato peritale, secondo cui l'incendio aveva avuto "con ogni probabilità origine dolosa". Osservava tuttavia la Corte di Cassazione che tale probabilità, "qualificata e prossima alla certezza", sebbene da sola non bastevole per un giudizio di responsabilità non poteva non essere valutata unitamente alle altre risultanze indiziarie al fine di verificare "se, in una globale valutazione, la portata possibilistica e non univoca di ciascun elemento non si risolva, fornendo la prova logica del fatto, alla stregua della regola sancita dall'art. 192 c.p.p., comma 2", mentre la Corte d'appello aquilana aveva esaminato solo partitamene gli ulteriori elementi, per escludere che ciascuno, da solo, fornisse la prova del fatto contestato, senza passare alla fase successiva della valutazione complessiva. Quanto alla critica mossa alla perizia in relazione alla mancata indicazione del tipo d'innesco idoneo a provocare la deflagrazione, la Corte d'appello aveva omesso di chiarire se tale lacuna doveva considerarsi incolmabile anche a fronte d'una eventuale integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p., comma 3. 1.2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, riteneva che la decisione di primo grado doveva essere confermata senza necessità di alcun supplemento istruttorio.

L'origine dolosa dell'incendio emergeva incontestabilmente, secondo la Corte d'appello, dagli accertamenti peritali; a fronte di ciò confortava il giudizio di responsabilità degli imputati per i reati loro contestati la circostanza che C.A. aveva tardato a consegnare ai Vigili del fuoco le chiavi del magazzino e il fatto che, dopo avere stipulato nel dicembre del (OMISSIS) assicurazione contro il rischio d'incendio la società degli imputati aveva contabilizzato acquisti di merci, risultati fittizi, per un importo tre volte superiore a quello dell'anno precedente, facendo figurare, al momento dell'incendio, decuplicate le sCorte di magazzino.

2. Hanno proposto congiuntamente ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

2.1. Deducono i ricorrenti l'errata ricostruzione del fatto storico, la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione sia nella valutazione delle prove che nella ingiustificata "ripulsa di prove favorevoli decisive, oltre che per l'ingiustificata esclusione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".

In particolare la sentenza impugnata:

a) - avrebbe acriticamente avvalorato le risultanze peritali senza dar conto delle censure difensive (che evidenziavano a discarico:

l'orario non favorevole; la presenza sul posto di più persone, che avevano dichiarato di non avere visto uscire nessuno; il fatto che il tempo impiegato per consegnare le chiavi era occorso ad C. A. per cercarle nella adiacente abitazione; l'accertata mancanza di "segni particolari" - materiali, oggetti, odori - circa le cause dell'incendio; le analisi negative sulla presenza di liquidi infiammabili; la mancanza di tracce del sistema d'innesco; la totale liquefazione del quadro elettrico; il fatto che delle false fatturazioni gli imputati erano ignari, avendo provveduto a pagarle) e delle controdeduzioni dei consulenti di parte (secondo cui l'incendio era verosimilmente da attribuirsi a un fenomeno a lentissima combustione certamente originato da uno dei continui black out che affiggevano la zona ed avevano causato principi d'incendio anche nelle aziende contigue; il rinvenimento alla distanza riferita dei frammenti di vetro non era scientificamente certa; l'ipotesi dolosa presupponeva il versamento di liquido infiammabile del quale non era risultata tracce nelle analisi; la deflagrazione non era affatto fenomeno esclusivo degli incendi dolosi; i periti avevano escluso la causa elettrica sulla base di un'analisi a vista senza alcun accurato controllo dell'impianto e dei cavi sottotraccia). b) - avrebbe apoditticamente tratto dalla circostanza che C. A. non s'era precipitato a consegnare le chiavi del magazzino la conclusione che era sua intenzione ritardare l'opera di spegnimento dell'incendio;

c) - avrebbe completamente omesso di chiarire - ottemperando al "compito" assegnato dalla Cassazione al giudice del rinvio nel rilevare la presenza di una lacuna istruttoria - se la mancata indicazione del tipo di innesco idoneo a provare la deflagrazione e l'incendio fosse "una lacuna oramai incolmabile, o se invece potesse essere superata anche utilizzando, come previsto in caso di assoluta necessità, i poteri d'integrazione probatoria previsti dall'art. 603 c.p.p.";

d) - avrebbe apoditticamente attribuito l'incremento delle giacenze di magazzino ad un dolo truffaldino, esasperando il dato relativo alla "riconosciuta falsità di alcune (e poche) fatture";

e) - avrebbe illegittimamente omesso l'assunzione della prova decisiva richiesta a controprova. e1) In particolare, con riferimento a tale ultimo punto, i ricorrenti sottolineano che nell'atto d'appello avevano chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei coimputati L. e N., sulle fatture (pochissime) false emesse e l'acquisizione della consulenza di parte sulla effettiva consistenza delle merci; avevano inoltre formulato specifica doglianza quanto all'ingiustificata esclusione delle indagini difensive svolte.

Nel giudizio di rinvio avevano insistito su tali censure, chiedendo in subordine, ex art. 627 c.p.p., comma 2, l'esame dell'investigatore D.P.O. sui risultati delle indagini compiute nell'interesse degli imputati, rilevanti per la decisione. Su tali richieste la sentenza impugnata non avrebbe speso parola. e2) Nell'atto di gravame si censurava inoltre la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato inutilizzabili le investigazioni difensive perchè depositate nella Cancelleria del Giudice dell'udienza preliminare il 26.1.2001, e cioè il giorno successivo alla prima udienza preliminare, asseritamente in violazione dell'art. 419 c.p.p., comma 3. Siffatta decisione era errata vuoi perchè l'art. 419 c.p.p., comma 3, non prevede alcuna sanzione in caso di tardivo deposito, vuoi perchè (nella sostanza) il principio della continuità investigativa dovrebbe essere applicato non solo al Pubblico Ministero. Si trattava inoltre di indagini espletate sotto la vigenza della precedente normativa.

Peraltro, il da poco novellato art. 422 c.p.p. imponeva l'assunzione d'ufficio delle prove che apparivano, all'evidenza, decisive per il giudizio. Sicchè il giudice del rinvio avrebbe quantomeno "dovuto assumere le indagini difensive, secondo i suoi vasti poteri istruttori": illogica e lesiva dei principi del giusto processo e di quello di ragionevole durata apparendo la possibilità di far valere i risultati di quelle indagini ai fini di un giudizio di revisione e non pure per una pronuncia assolutoria nel processo di merito. Nè poteva la Corte d'appello obliterare altresì la richiesta, avanzata in via "responsabilmente gradata" dai ricorrenti, di sentire comunque l'investigatore D.P. sulle attività investigative d'indagine compiute nelle quali risultavano documentati i principi d'incendio dovuti a black out per l'imperversare del maltempo che avevano riguardato ditte contigue ai fratelli C. nei giorni precedenti il fatto loro addebitato.

3. Con motivi nuovi depositati il 23.3.2006 la difesa dei ricorrenti insiste nelle censure già prospettate relative alla mancata assunzione di prove decisive richieste a controprova anche alla luce del modifiche portate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), dalla L. n. 46 del 2006.
 

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INDAGINI PRELIMINARI   
Motivi della decisione
1. Il ricorso s'articola, nella sostanza, in tre filoni di censure, ognuna ampiamente illustrata, che per ragioni di brevità possono così riassumersi (rimandando alla più articolata esposizione in fatto): la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente omesso di disporre l'accertamento peritale indicato come necessario a colmare la lacuna della perizia sulle cause dell'incendio dalla sentenza d'annullamento con rinvio; avrebbe illegittimamente negato agli imputati l'acquisizione di prove decisive; avrebbe erroneamente valutato gli elementi acquisiti e apoditticamente tratto da essi l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.

Nessuna delle doglianze è fondata.

2. La prima, alla quale ha pure prestato adesione il Pubblico Ministero d'udienza interpretandola alla stregua della violazione di un vincolo probatorio imposto al giudice del rinvio, non ha pregio.

E' principio assodato (tra molte, Cass. sez. 6^, Sentenza n. 5552 del 29/03/2000, Grisorio) che ove la sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione si fondi su un vizio di motivazione della decisione impugnata, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Cassazione, restando libero di pervenire allo stesso o a un differente risultato decisorio, purchè utilizzi argomentazioni diverse da quelle censurate o integri e completi quelle svolte della pronuncia annullata (v. tra molte, Cass., sez. 5^, c.c. 6 maggio 1999, Lezzi). Non c'è principio di diritto o punto della pronunzia della Cassazione che, annullando per vizio di motivazione, può vincolare oltre ciò il giudice del rinvio, perchè è a lui che spetta, esclusivamente e interamente, il compito di ricostruire (nuovamente) i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzarne il significato e il valore: "senza che egli possa essere condizionato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello dei giudici di merito in ordine a tali aspetti (v. Cass., sez. 1^, c.c. 10 febbraio 1998, Scuotto); e potendo semmai valere tali momenti valutativi contenuti nella sentenza di annullamento come meri punti di riferimento al fine della individuazione del vizio motivazionale ma non come punti fermi che si impongano per la nuova decisione (Cass., sez. 5^, u.p. 20 gennaio 1992, Florio)" (sent. n. 5552 del 2000 citata). Una diversa regola confligerebbe, prima di tutto, con gli stessi ambiti (e limiti) della funzione giurisdizionale della Cassazione, perchè nessun dato specifico che attiene al merito può, per quanto apparentemente significativo, essere letto - come altrimenti non potrebbe fare la Corte, limitata com'è ai motivi di ricorso - isolatamente, e non c'è elemento di fatto, per quanto determinante, che possa essere interpretato fuori dal contesto in cui è inserito. Sicchè soltanto il giudice di merito - compreso quello di rinvio, che conserva gli "gli stessi poteri" (art. 627 c.p.p., comma 2) che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente alla individuazione e alla valutazione dei dati processuali - ha la possibilità di valutare complessivamente ed esaurientemente il significato di tale contesto.

Unico rilievo che potrebbe, in ipotesi, avere la prospettazione difensiva, una volta escluso che la Corte di appello si sia sottratta al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento, attiene dunque all'eventuale carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul tema probatorio toccato dallo specifico rilievo della Corte regolatrice, ma tale profilo va esaminato assieme a quelli sui vizi di motivazione ed è, per quanto si dirà, infondato.

3. La seconda doglianza si compone di una critica all'operato del Giudice dell'udienza preliminare che erroneamente avrebbe escluso dal materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio abbreviato le indagini difensive prodotte nel corso dell'udienza preliminare, e di una denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), con riferimento alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione della deposizione dell'investigatore privato che tali indagini aveva espletato.

3.1. In relazione al primo aspetto va premesso che dagli atti processuali (che questa Corte è chiamata ad esaminare allorchè la censura sia di violazione di legge) e dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare emerge che le "indagini difensive" espletate dall'investigatore privato D.P.O. compiute nell'interesse degli imputati e depositate nella Cancelleria di quel giudice il 26.1.2001 - e cioè il giorno successivo alla prima udienza rinviata per il perfezionamento delle formalità di costituzione e prima dell'ammissione degli imputati al giudizio abbreviato non subordinato ad alcuna integrazione probatoria - vennero dichiarate dal Giudice dell'udienza preliminare inutilizzabili sul duplice rilievo:

(1) che erano state depositate oltre il termine di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3;

(2) che non erano state assunte con le garanzie previste dalla L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Orbene, se il primo argomento - sul quale s'appuntano in particolare le censure difensive - è senz'altro errato, altrettanto non può dirsi del secondo.

Non può revocarsi in dubbio, difatti, che il principio della cosiddetta "continuità investigativa" affermato dalla C. Cost. con le sentenze n. 238 del 1991 e n. 16 del 1994 debba trovare applicazione anche per la parte privata (in questo senso s'esprime, abbastanza chiaramente, d'altra parte C. Cost. n. 245 del 2005).

Sicchè deve senz'altro affermarsi che dal combinato disposto dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, art. 442 c.p.p., comma 1 bis, art. 419 c.p.p., comma 3, art. 421 c.p.p., comma 3, e art. 391 octies c.p.p., discende che le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono costituire oggetto di indagini suppletive e possono essere prodotte in limine o nel corso dell'udienza preliminare, senza che sussista alcun obbligo di un preventivo avviso alla controparte o di deposito - ma fatto salvo il diritto per le controparti di esercitare il contraddittorio sulle prove non oggetto di preventiva discovery, (anche attraverso differimenti delle udienze congrua rispetto "alle singole, concrete fattispecie": oltre alle citate cfr., C. Cost. n. 203 del 1992) - e sono utilizzabili nel giudizio abbreviato.

E' invece esatto che l'utilizzabiltà delle "investigazioni difensive" (anche nel giudizio di revisione, cui fanno cenno le deduzioni dei ricorrenti) resta comunque subordinata, ex art. 391 bis c.p.p., comma 6, all'osservanza delle norme "di garanzia" e alla documentazione dell'attività svolta alla stregua dell'art. 391 ter c.p.p. o, a seconda del tipo di attività espletata, 391 sexies c.p.p. o art. 391 septies c.p.p. (Sez. 3^, Sentenza n. 2017 del 15/07/2003, Laghezza; Sez. F, Sentenza n. 34554 del 25/07/2003, Javanovic; Sez. 1^, Sentenza n. 45612 del 05/11/2003, Drozdzik).

Sicchè se non risultano rispettate le forme previste dalla L. n. 397 del 2000 i risultati delle investigazioni svolte non possono trovare la diretta utilizzazione processuale (art. 391 decies c.p.p.) che proprio le cautele procedimentali d'assunzione istituite dalla nuova normativa ha reso possibile.

Del tutto corretta appare pertanto la declaratoria d'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla difesa ai sensi e per gli effetti della più volte citata L. n. 397 del 2000.

Nè varrebbe il rilievo che, pur prodotte dopo, le indagini erano state espletate prima dell'avvento della disciplina richiamata, a norma del previgente art. 38 disp. att. c.p.p., perchè in tal caso, non potendosi annettere efficacia dimostrativa diretta dei fatti ivi narrati alle informazioni raccolte extraprocessualmente dal difensore o dall'investigatore da questi delegato, e non essendo stato chiesto giudizio abbreviato subordinato alla assunzione di alcuna fonte di prova, la documentazione delle indagini espletate dall'investigatore privato in favore degli imputati poteva valere soltanto come sollecitazione dei poteri officiosi d'integrazione probatoria, ex art. 441 c.p.p., comma 5, sollecitazione che non risulta tuttavia neppure espressamente formalizzata dopo l'ammissione del giudizio abbreviato "non condizionato" e la declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati di quelle indagini difensive ai sensi della L. n. 397 del 2000. 3.2. Quanto al secondo aspetto, giova premettere ancora una volta che il giudizio di primo grado s'era svolto con il rito abbreviato, non subordinato ad alcuna acquisizione probatoria. E che le prove di cui si lamenta la mancata assunzione sono oggetto di autonoma richieste difensive che non risulta in alcun modo articolata come controprova o prova contraria a seguito dell'assunzione, ex art. 441 c.p.p., comma 5, o art. 603 c.p.p., comma 3, di prove sollecitate dall'accusa (pubblica o privata).

3.2.1. Orbene, connotato strutturale del giudizio abbreviato è la rinunzia dell'imputato ad esercitare il suo "diritto alla prova" (in cambio dei consistenti benefici sostanziali in termini di sconto di pena riconosciutigli). Nè le pur rilevanti modifiche recate all'istituto dalla L. n. 479 del 1999 hanno toccato, quantomeno per quel che riguarda l'abbreviato cosiddetto "puro" o non condizionato, tale fondamentale aspetto, largamente evidenziato in Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995, Clarke. Sicchè l'imputato ammesso al giudizio abbreviato può certamente avvalersi, sollecitandoli, sia dei poteri del giudice di primo grado di assumere ulteriori elementi necessari ai fini della decisione, ex art. 441 c.p.p., comma 5, sia di quelli del giudice d'appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando lo ritenga indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3; ma questi restano poteri officiosi che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una sua facoltà processuale e tanto meno un suo diritto all'assunzione e vanno esercitati solo quando emerga una esigenza probatoria "assoluta" (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 12853 del 13/02/2003, Paccone; Sez. 3^, Sentenza n. 15296 del 02/03/2004, Simek; Sez. 3^, Sentenza n. 7143 del 06/05/1998, Zimaj; tutte in linea con Sez. U. Clarke, citata). L'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato non è quindi, in radice - a prescindere cioè dalla valutazione sulla decisività o meno della prova che si lamenta non acquisita -, legittimato a dolersi della mancata attivazione di tali poteri ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), che garantisce la giustiziabilità del vulnus recato al diritto alla prova e non è evocabile ove tale diritto sia oggetto di rinunzia. Potrà dunque esclusivamente dedurre, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), l'eventuale vizio di motivazione della decisione che trascuri la lacuna probatoria evidenziata mediante la sollecitazione dei poteri officiosi.

3.2.2. Non possono mutare siffatto orientamento le modifiche recate alla L. n. 46 del 2006, art. 606, comma 1, lettera d), la cui considerazione è stata espressamente sollecitata nella memoria dei ricorrenti. La specificazione "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale" non ha difatti certamente esteso il significato della norma previgente, tradizionalmente interpreta alla stregua dei principi in tema di diritto alla prova e alla controprova cui era da tempo approdata la giurisprudenza ordinaria e quella costituzionale.

Basterà a tal proposito ricordare che il diritto alla prova contraria, ancorchè enunciato soltanto nell'art. 495 c.p.p., comma 2, collocato nel capo relativo agli atti introduttivi, già largamente si riconosceva risorgesse comunque a seguito di ogni eventuale nuova ammissione di prova a favore di controparte (tra molte, Sez. U, Sentenza n. 11227 del 21/11/1992, Martin, secondo cui all'ammissione di una prova "nuova" ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie; Cass. Sez. 6^, n. 5401 del 08/05/2000, La Vardera; C. cost. sentenze n. 111 del 1993 e n. 203 del 1992, già citata; in linea con il principio che il diritto alla prova e alla controprova è aspetto sul quale il principio della parità delle parti non può non essere integralmente realizzato: affaire Brandstetter c. Autriche, Cedu 28 agosto 1991).

In questo contesto ermeneutico il neointrodotto riferimento alla "istruzione dibattimentale", potrebbe ritenersi dunque inequivocabilmente destinato ad escludere la possibilità di far valere lo specifico vizio considerato proprio nell'ipotesi di controprova richiesta nel giudizio abbreviato (sempre, ovviamente, a seguito dell'assunzione ex officio di prove a favore della controparte, e, dunque in situazione che comunque non ricorre nel caso in esame) e ciò nonostante sia incontestabilmente riconosciuto che il potere d'integrazione probatoria attivabile ex art. 441 c.p.p., comma 5, è modellato proprio sul paradigma di quello dell'art. 507 c.p.p..

4. Va peraltro, e ad ogni buon conto, osservato che nessuno dei mezzi istruttori di cui i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione, può ritenersi, anche in astratto e sulla base delle prospettazione dei ricorrenti, decisivo.

In relazione al supplemento peritale, è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermarne la natura di mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile nè quale prova a carico nè quale prova a discarico della perizia; donde, anche, la sua non riconducibilità alla nozione di "prova decisiva", la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), (Cass., Sez. 6^, 12 febbraio 2003, Zandri; Cass., Sez. 4^, 12 dicembre 2002, Bovicelli; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 1999, Mandala;

Cass., Sez. 5^, 30 aprile 1997, Ritossa; Cass., Sez. 1^, 17 giugno 1994, Jahrni).

L'esame come teste dell'investigatore privato D.P.O. risulterebbe secondo il ricorso chiesto per riferire "sulle attività investigative ... compiute, nelle quali appunto erano stati documentati "i principi d'incendio", dovuti a black out per l'imperversare del maltempo che avevano riguardato ditte contigue a quella dei fratelli C. nei giorni immediatamente precedenti l'incendio". Anche prescindendo dal rilievo che di siffatta richiesta non v'è traccia nei motivi d'appello nè nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio per l'udienza del 21 aprile 2005, non può non rilevarsi come la deduzione sia in realtà affatto generica, non emergendo da essa quali fossero in realtà gli accertamenti o le attività investigative compiute, sulle quali l'investigatore si chiedeva specificatamente riferisse, profilo questo sicuramente rilevante non solo al fine di stabilire la sostanziale novità e la decisività della prova (sia la sentenza di primo che quella di secondo grado riferiscono che gli accertamenti peritali avevano già escluso l'esistenza di cortocircuiti nello stabilimento dei C.), ma anche per gli eventuali riflessi in ordine alla valutazione di una eventuale incompatibilità a testimoniare dell'investigatore su dichiarazioni raccolte in sede di indagini difensive (cfr., mutatis, C. cost. 32 del 2002 e n. 325 del 2002, anche per l'esplicita equiparazione delle "informazioni che sono, o dovrebbero essere, consacrate in verbali").

Anche il nuovo esame (lo definisce "riassunzione" la memoria dei ricorrenti) degli imputati "di reato connesso" L. e N. non risulta affatto espressamente richiesto nè nei motivi d'appello (alla pagina 3, richiamata in ricorso, gli appellanti si limitavano ad affermare che dalle indagini difensive sarebbe risultato che la responsabilità delle false fatturazioni era addebitabile solamente ai due), nè nella memoria difensiva prodotta nel giudizio di rinvio (la quale anzi, a proposito della esclusiva responsabilità di costoro per la fatturazione fittizia, fa riferimento a quanto emergerebbe dagli atti). Peraltro la censura relativa alla loro mancata "riassunzione" è generica, perchè da un canto non chiarisce in quale veste costoro avrebbero dovuto essere sentiti - e siffatta veste non è altrimenti desumibile perchè non è detto l'esito del procedimento a loro carico "stralciato" in udienza preliminare (epigrafe e p. 3 sentenza di primo grado) - e quindi non risulta nè se potevano essere obbligati a rispondere nè la valenza delle dichiarazioni che avrebbero potuto rendere; dall'altro non è indicato su quali ulteriori elementi, non oggetto di precedenti interrogatori o esami (il cui contenuto non viene mai esplicitato), o chiarimenti, avrebbero dovuto deporre.

Assolutamente ininfluente appare infine, a fronte del tenore delle accuse (fittizia contabilizzazione di acquisti) e dalla materiale distruzione del magazzino con la sua reale consistenza di merci, la produzione di una consulenza "contabile" di parte, che i ricorrenti lamentano non esaminata.

5. Restano da esaminare le censure rivolte dai ricorrenti alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, ma che appaiono in parte manifestamente infondate, perchè la Corte d'appello ha argomentato adeguatamente le proprie considerazioni e non ha tralasciato alcun elemento decisivo, in parte inammissibili perchè di puro fatto, pretendendosi con esse di sottoporre alla Corte di legittimità interpretazioni degli accertamenti e delle vicende oggetto del procedimento alternative rispetto a quelle fatte proprie dai giudici di merito, senza che possa rinvenirsi alcuna manifesta incongruenza o lacuna espositiva nell'iter argomentativo privilegiato dalla sentenza impugnata, la quale, su tutti i punti ha preso puntuale, e incensurabile, posizione.

A giustificazione della decisione la Corte d'appello osservava difatti che la conclusione peritale che "con ogni probabilità" l'incendio era di origine dolosa era sorretta di argomentazioni esaurienti e di rigore scientifico; ad essa i periti erano giunti escludendo la possibilità di una qualsiasi altra causa, quale l'autoaccensione, il corto circuito, il cattivo funzionamento degli impianti tecnologici o la mera accidentalità; l'origine dolosa era confortata dal rinvenimento, a 10-12 metri all'esterno, di frammenti di vetro non affumicati, che denotavano che l'incendio era stato preceduto da una deflagrazione. E se, per "comprensibili ragioni di prudenza terminologico processuale" i periti avevano concluso affermando "con ogni probabilità" l'origine dolosa, emergeva dalla esposizione delle considerazioni tecniche che il posizionamento di tali frammenti di vetro era compatibile soltanto con una azione dolosa. Nè i periti avevano ragione di soffermarsi sulle modalità d'innesco della deflagrazione, dal momento che C.A. aveva le chiavi del locale e al momento dell'incendio era sul posto, sicchè l'attivazione dell'incendio, con qualsiasi mezzo, era per lui agevole e non più di tanto rischiosa. D'altra parte la circostanza acclarata che all'arrivo dei Vigili del fuoco C.A. aveva ritardato nel consegnare a costoro le chiavi, risolvendosi a farlo solo dopo 10-15 minuti, su sollecitazione dei Carabinieri (la Corte d'appello cita la relazione dei Carabinieri 10.3.1999, a p. 154 vol. 1, che anch'essa concludeva ipotizzando che analizzando la virulenza dell'incendio era stato prodotto dagli imputati), non potrebbe spiegarsi se non con l'intenzione di ritardare l'opera di spegnimento. A carico degli imputati militava, quindi il fatto che dopo avere stipulato, nel dicembre 1996, l'assicurazione contro gli incendi per la società Moda Time da loro gestita, avevano, rispetto agli anni precedenti, apparentemente (contabilmente) fatto risultare decuplicate le rimanenze di magazzino triplicando gli acquisti mediante fatture risultate agli accertamenti: "fasulle, perchè o provenienti da ditte non più operative o da ditte prive di strutture e capacità produttive o da ditte addirittura operanti in settori merceologici tutt'affatto diversi, ovvero emesse in favore di società facenti capo agli stessi imputati ... da quelle stesse ditte che alla Moda Time s.r.l. avevano già rilasciato fatture per operazioni inesistenti". L'insieme di siffatte risultanze, inequivocabilmente convergenti, rendeva dunque, ad avviso della Corte d'appello, indubitabile che gli imputati erano colpevoli dei fatti loro addebitati.

In particolare, perciò, manifestamente infondate e inammissibili sono le censure con la quale i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non avrebbe dato esauriente risposta alle "controdeduzioni" dei consulenti di parte, e a quelle, sulle prime ricalcate, difensive, tendenti a contrastare la natura dolosa dell'incendio affermata dai periti (in Fatto, sub a.). E ciò sia perchè la Corte d'appello ha argomentato adeguatamente la scelta di privilegiare l'analisi dell'eziologia dell'incendio emergente dalla perizia d'ufficio (ed è principio consolidato che il giudice che condivide le conclusioni del perito anche per ciò che concerne la confutazione delle osservazioni dei periti di parte, non è tenuto ad una motivazione tecnico-scientifica specifica, da esigere, al contrario soltanto se ritenga di discostarsi da tali risultati); sia perchè l'apprezzamento, positivo o negativo, dei risultati peritali e dei relativi accertamenti costituisce puro giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità. Impeccabile è poi la valutazione sull'eziologia dell'incendio espressa in termini di assoluta probabilità a seguito di esauriente verifica "controfattuale".

Pure inammissibile è la censura secondo cui la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato che il comportamento di C. A. dimostrava la sua intenzione di ritardare l'opera di spegnimento dell'incendio (in Fatto, sub b.). La Corte d'appello ha riferito gli elementi (relazione dei Carabinieri) sulla cui base ha operato la plausibile valutazione "contestata". Non spetta alla Corte di Cassazione rileggere le emergenze probatorie correttamente illustrate e interpretate sulla base della diversa valutazione che di esse offre il ricorrente.

Infondata è pure la doglianza relativa al mancato chiarimento del tipo di innesco idoneo a provare la deflagrazione e l'incendio (in Fatto, sub c.), ove considerata alla stregua di censura attinente il vizio della motivazione, che è sul punto plausibile e per nulla contraria a logica, senso comune o massime d'esperienza.

Manifestamente infondate e inammissibili sono infine le censure relative alla (asseritamente erronea) attribuzione agli imputati della dolosa contabilizzazione di fatture fittizie (in Fatto, sub d. e prospettate sub e. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d), dal momento che l'affermazione che sarebbe stata riconosciuta la falsità solo "di alcune (e poche) fatture" è affatto generica e non trova conforto nè in alcuna più specifica deduzione difensiva nè in quanto risulta dalle decisioni gravate, la cui motivazione è sul punto esauriente e per nulla illogica. Ed è del tutto priva di riscontri la deduzione che alle fatture rispondevano reali acquisti, mentre è illogica quella che ove avessero saputo della fittizietà delle fatture gli imputati non le avrebbero contabilizzate, dacchè proprio e solo la contabilizzazione delle fatture poteva giustificare la pretesa risarcitoria nei confronti della società assicuratrice.

Infine (e riprendendo le considerazioni già fatte in precedenza, al punto 4) non può ritenersi neppure alcuna carenza motivazionale con riferimento alla mancata "riassunzione" dei coimputati N. e L., formalmente responsabili della emissione di parte delle "foi". E ciò sia perchè il contenuto e il valore delle loro dichiarazioni resta incerto, sia perchè neppure risulta dedotto argomento in base al quale nel caso in esame l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti avrebbe potuto servire un interesse patrimoniale dei gestori delle società cartiere contrapposto a quello delle società utilizzatrici.

Ed altrettanto incensurabile è la motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata considerazione della possibilità di acquisire la deposizione del teste investigatore privato su possibili alternative cause dell'incendio (black-out), dal momento che proprio il dubbio sull'eziologia dell'incendio che si voleva con tale mezzo istruttorio prospettare risulta motivatamente escluso, come s'è detto, dalle sentenze di merito sulla base degli accertamenti peritali officiosi.

6. I ricorsi devono perciò essere rigettata e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere alla parte civile le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 1.466,25, come da richiesta.
 

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INDAGINI PRELIMINARI   
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanni i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e a rifondere alla parte civile Assicurazioni Generali s.p.a. le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 1.466,25, come da richiesta.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006